L’Associazione Familiari Charitas ONLUS, nasce a Modena nel 1994 all’interno della Residenza Charitas-ASP, da una iniziativa di alcuni genitori e familiari, che vedevano nell’Istituto la casa dei propri figli e fratelli, identificandola con il “dopo di noi”.
Scopo dell’associazione
Scopo
dell’associazione è proprio quello di realizzare progetti ed attività per
migliorare la qualità della vita quotidiana degli ospiti, sia all’interno che
all’esterno, dell’Istituto Charitas ASP.
Sceglie come logo un arcobaleno colorato, immagine che rappresenta un ponte
armonioso per costruire unità, amicizia e solidarietà.
ONLUS
Nel 2015 assume la qualifica di ONLUS e in questo ventennio, contribuisce a finanziare numerosi progetti per gli ospiti dell’Istituto:
- attività di riflessologia plantare,
- musicoterapia,
- soggiorni estivi,
- acquisto di arredi e ausilii.
Cosa facciamo
L’ Associazione Familiari Charitas ONLUS si riunisce una volta a settimana negli spazi dell’Istituto Charitas ASP, oltre a realizzare momenti di confronto e dialogo con i familiari degli ospiti della struttura, pianifica e organizza attività di raccolta fondi per i progetti approvati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Associazione
Familiari Charitas ONLUS
c/o Charitas ASP – Via Panni 199 – 41125 Modena
Presidente Michela Anna Guerra
cellulare: 333 749 2713
Email:
info@familiaricharitas.it
afc.charitasasp@libero.it
Sito:
https://www.familiaricharitas.it
Logo:
Statuto dell’Associazione
“Associazione Familiari Charitas ONLUS”
Art.1
Costituzione
A) E’ costituita l’associazione denominata: “Associazione
Familiari Charitas ONLUS “,ai sensi del D.Lgs 460797.
B) L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale .Essa intende operare nel settore 3-beneficenza,dell’art 10 del D.Lgs 460/97.Assume,agli effetti fiscali, la qualifica di “Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale”. Userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”, in conformità al D.Lgs.n 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
C) L’Associazione ha sede in Strada Panni,199 41125 Modena, presso L’ASP Charitas, struttura che raccoglie e gestisce i seguenti servizi:
•
Centro Socio-Riabilitativo Residenziale “Monsignor Ermanno Gerosa”;
• Centro Socio-Riabilitativi Diurno “Borghi”;
• Centro Socio-Riabilitativo Residenziale “Coccinella”;
• Comunità Alloggio “Le Margherite”.
D)
la durata dell’Associazione è illimitata, non ha fini di lucro, è
apartitica e a aconfessionale.
E) Eventuali modifiche della sede sociale nell’ambito della
Provincia di Modena, potranno essere effettuate con delibera dell’Assemblea dei
Soci e comunicazione presso l’Agenzia delle Entrate senza necessità di
modificare il presente Statuto.
Art.2 Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed opererà nel pieno rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 3 Modifiche allo Statuto
Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti.
Art.4 Oggetto e Scopo
A)L’Associazione non ha fini di lucro ,persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L’Associazione in particolare esercita la propria attività nel settore della beneficenza a favore e nell’interesse delle persone in condizione di svantaggio psico-fisico e dei loro familiari ,ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.460/97.
B)In particolare
l’associazione, a solo titolo esemplificativo, si propone di:
– Sostenere, attraverso interventi concreti, la realizzazione
del benessere globale degli Ospiti nell’ambito di un progetto di vita;
– Promuovere ed incoraggiare, in accordo con il Coordinamento
ASP-Charitas, ogni tipo di iniziative ludiche-riabilitative atte a garantire il
costante miglioramento della qualità della vita all’interno della Struttura;
– Monitorare costantemente il mantenimento degli
standards dei servizi resi dall’ASP-Charitas in modo da garantire una
soddisfacente qualità della vita degli Ospiti, in stretta relazione con le
rette riscosse dalla Struttura;
– Promuovere l’acquisto di ausili o arredi atti a migliorare
l’autonomia ,ad agevolare una attiva partecipazione alla vita della comunità e
a migliorare la qualità della vita all’interno e all’esterno della Struttura;
– Riunire i Familiari degli Ospiti dell’ASP-Charitas;
– Sostenere la serenità dei Familiari stessi;
– Sostenere il Familiare nei rapporti con la Struttura;
– Facilitare ,incoraggiare e far conoscere alla comunità
Modenese il valore umano e sociale dell’ASP-Charitas , la sua peculiarità di
centro residenziale e il servizio insostituibile che offre ai disabili gravi e
alle loro famiglie;
– Tenere i contatti con l’Assessorato alla Coesione sociale,
sanità integrazione e cittadinanza del Comune di Modena.
C) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione presentata al Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
D) E ’fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettere a) dell’art.10.comma 1,del D.Lgs n 460/97,ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, utili alla realizzazione degli scopi sociali, nei limiti consentiti dalla legge vigente;
E)E’ fatto l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
G)E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima o unitaria struttura.
Art.5 Ammissione
All’Associazione possono aderire tutti i Familiari, Tutori, Amministratori di Sostegno degli Ospiti, dell’ASP-Charitas, e sostenitori del presente Statuto. La domanda di ammissione, di Socio ordinario, sarà fatta in forma scritta, su modulo predisposto dall’Associazione. Al momento dell’ammissione il Socio è tenuto al pagamento della quota annuale. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato anno per anno da CD. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare all’assemblea dei soci, essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. La qualità di Socio comporta il dovere di osservare il presente Statuto. Il bonifico bancario, della quota associativa, costituisce ricevuta di pagamento, ai Soci che intendono versare la stessa direttamente ad un Consigliere verrà rilasciata regolare ricevuta di versamento.
Art.6 Adesione
L’adesione
all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione comporta per l’Associato il diritto di voto in
Assemblea. E’ espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della
partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci godono del diritto di
eleggere ed essere eletti.
I Soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito secondo
quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell’Associazione e non
hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata.
ART.7 Perdita della qualità di Socio
La qualità di
Socio si perde per decesso, recesso e per esclusione. Non si perde qualora
venga a cessare definitivamente la presenza del familiare all’interno della
Struttura, il Familiare può continuare a restare iscritto, su sua specifica
richiesta e può continuare a ricoprire cariche all’interno dell’Associazione.
L’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del
Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono
essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono
mossi, consentendogli facoltà di replica. Il recesso da parte dei Soci deve
essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello
scadere dell’anno in corso. Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha
diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art.8 Recesso
Chiunque aderisca all’Associazione può ,in qualsiasi momento, notificare la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
Art.9 Organi dell’Associazione
Sono organi
dell’Associazione:
– L’Assemblea dei Soci;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente del Coniglio Direttivo.
Art.10 Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un Socio nominato dall’Assemblea.
Art.11 Convocazione
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso ,almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo .Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea mediante comunicazione scritta, o invio e-mail, all’indirizzo risultante dal libro degli aderenti, o affissione dell’avviso, in maniera ben visibile nella bacheca dei familiari posta nel corridoio d’accesso alla residenza del Gerosa. la convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione. La convocazione conterrà l’indicazione del luogo ,del giorno , dell’ora della riunione e l’elenco dei punti da trattare. L’Assemblea può essere convocata se ne fanno domanda, motivata e firmata, almeno un decimo degli associati.
Art.12 Oggetto delle delibere Assembleari
L’Assemblea :
–
provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
– delinea gli indirizzi generali dell’attività
dell’Associazione;
– delibera le modifiche del presente Statuto;
– approva, se necessario, un Regolamento che disciplina lo
svolgimento dell’attività dell’Associazione;
– delibera sulla destinazione di eventuali utili di gestione
nonché di fondi, riserve o capitali acquisiti durante la vita dell’Associazione
stessa;
– delibera lo scioglimento e la liquidazione
dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altre ONLUS.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione che è coadiuvato da
un Segretario eletto dai presenti all’apertura di ogni seduta dell’Assemblea;
il Segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell’Assemblea e
redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta è sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario ed approvato dall’Assemblea.
Art.13 Validità dell’Assemblea
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Art.14 Votazioni
L’Assemblea
delibera a maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la
deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa
devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ogni Socio ha diritto ad un
voto. I voti sono palesi.
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea e di votare tutti i Soci regolarmente
iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa.
Art.15 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio
Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Il Consiglio direttivo è
composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a undici
eletti dall’Assemblea dei Soci, per la durata di cinque anni. In caso di
decesso o recesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua
sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.
Il Consiglio nomina al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente, un
Segretario e un Tesoriere. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni
sua attribuzione ed ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle
proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi
prova dell’impedimento del Presidente. Il Segretario svolge la funzione di
verbalizzatore delle riunioni del CD e coadiuva il Presidente ed il CD
nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od
opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Il
Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell’Associazione del Consiglio
Direttivo, del Libro degli Aderenti. Il Tesoriere gestisce il patrimonio. Tutte
le cariche sopra menzionate sono gratuite salvo il rimborso delle spese. Il
Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta
richiesta da almeno uno dei suoi membri. Il Consiglio si dovrà, comunque,
riunire almeno sei volte all’anno per deliberare in ordine al compimento
degli atti fondamentali della vita associativa. Il Consiglio è presieduto dal
Presidente ,in sua assenza dal Vicepresidente. In assenza di entrambi dal
Consigliere eletto al momento a presiedere il Consiglio. Delle riunioni del
Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà
sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Al Consiglio Direttivo compete in particolare la fissazione delle quote
sociali.
Art.16 Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei Soci. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ,il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Il Presidente cura, con la collaborazione del Tesoriere, la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.4.
Art.17 Patrimonio
Il
patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
• dalle quote associative, stabilite dal Consiglio Direttivo;
• da contributi volontari che qualsiasi persona fisica o
giuridica, ente pubblico o privato, socio o non socio, versi all’Associazione;
• da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di associati o
di terzi;
• da proventi di attività istituzionali, direttamente connesse
o complementari;
• dalla gestione dei beni che comunque divengono proprietà
dell’Associazione;
• da eventuali fondi di riserva costituiti con
eccedenze di bilancio.
Tutti i beni
appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato
presso la sede della stessa e constatabile da tutti gli aderenti.
La corretta gestione delle entrate e delle spese sarà fatta dal Tesoriere.
Art.18 Erogazioni e lasciti
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall’assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. I lasciti testamentari, le eredità ed i legati, sono accettati con beneficio d’inventario dall’Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione stessa. L’Associazione può possedere beni immobili e mobili. I Soci possono conferire, a loro discrezione, beni di loro proprietà incomodato all’Associazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione o compie i relativi atti giuridici.
Art.19 Bilancio
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.
Art.20 Scioglimento
L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.